ciao Fiamma,
a vedere al volo non credo si sia limitata la possibilità di detenzione a quelle 6 specie.
il fatto è che la legislazione è un casino.
questo di seguito l'articolo del DM a cui segue l'allegato di cui parli:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. E' adottato l'elenco degli animali da compagnia appartenenti
alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro
ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e
importazione,
in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 135
all'Art. 5, titolato "Elenco delle specie di animali da compagnia" dice:
1.
In deroga al divieto di cui all’articolo 3, comma 1,
la detenzione, la commercializzazione e l’importazione
di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali
da compagnia è consentita unicamente per esemplari
delle specie individuate con decreto del Ministro della
salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e
proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e sentito l’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tra quelle elencate nell’Allegato I del regolamento (UE)
2016/429.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni
previsto per l’adozione del decreto di cui al primo periodo,
è consentita la detenzione, la commercializzazione e
l’importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche
da compagnia di cui all’Allegato I del regolamento (UE)
2016/429
L'allegato 1 del citato regolamento UE è questo:
ALLEGATO I SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA
PARTE A Cani (Canis lupus familiaris) Gatti (Felis silvestris catus) Furetti (Mustela putorius furo)
PARTE B Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea)
Animali acquatici ornamentali Anfibi Rettili Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae).
Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.
Da tutto ciò io capisco che hanno espressamente permesso la detenzione di quelle 6 specie ma che in mancanza d'altro, tutte le altre specie nei nostri acquari ancora non sono vietate.
(poi certo, la maniera in cui si scrivono le normative ti fa passar la voglia di vivere
